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Angolo della posta

NON SI DICONO LE BUGIE!

Nel numero 5 del maggio 2010 Federcofit ha pubblicato due notizie, entrambe false.

Prima notizia: che il Comune di Torino avrebbe espresso parere ufficiale nel quale avrebbe riconosciuto il contratto siglato tra Confcommercio-Feniof e Cgil, Cisl e Uil come unico contratto applicabile per il settore funebre e che, addirittura, il Comune avrebbe posto come condizione per le autorizzazioni amministrative del settore l’applicazione di detto contratto.

FALSO!

La Città di Torino non ha mai inviato alla rivista dell’Associazione Federcofit né di altre associazioni del settore funebre pareri o comunicati in merito all’obbligatoria applicazione di CCNL sul settore trasporti funebri.

La Città di Torino si è solo limitata ad inviare una nota al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella quale chiedeva al Ministero la verifica su quali contratti collettivi – fra i tanti operanti nel settore funebre - potessero ritenersi validi, così da poter operare nel pieno diritto.

Seconda notizia: che il Tribunale di Monza avrebbe dichiarato la non applicabilità del CCNL ASNAF perché siglato da Fiadel, sindacato dei dipendenti degli enti locali, anzichè da Uil.

FALSO!

Il Tribunale di Monza ha solo ritenuto che alcune frasi contenute in un articolo pubblicato da Federcofit, delle quali ASNAF aveva chiesto il ritiro ovvero la rettifica, siccome offensive ed errate non fossero così gravi da meritare una smentita.

La frase riportata “ad arte” da Federcofit si inserisce pertanto in un contesto del tutto diverso, che nulla c’entra con la validità o meno del contratto ASNAF rispetto ad altri contratti.

Prova ne è che il Tribunale che ha scritto quella frase è il Tribunale Civile e non il Tribunale del Lavoro.

Tra l’altro, seguendo la logica di Federcofit, se il CCNL ASNAF non dovesse essere valido perché sottoscritto da Fiadel, sindacato dei lavoratori degli enti locali, non dovrebbe essere valido nemmeno il CCNL FENIOF, in quanto detto contratto è sottoscritto da CGIL, CISL e UIL Trasporti, settore che la legge ha qualificato del tutto estraneo alle pompe funebri (vedasi art. 6 D. Lgs. 26.3.2010) cosa che ASNAF dice da anni.

E’ quindi del tutto evidente che i due CCNL, Asnaf e Feniof, così come gli altri contratti operanti nel settore delle pompe funebri (Anpas, Anfass, Misericordia, ecc., questi inspiegabilmente mai attaccati da Federcofit) hanno tutti pari dignità e valore giuridico.

Ma probabilmente, la difesa a spada tratta di Federcofit al CCNL FENIOF e i continui attacchi al CCNL ASNAF derivano dal fatto che Federcofit vorrebbe tanto poter siglare un CCNL e “corteggia” FENIOF, senza tuttavia essere minimamente ricambiata … da ciò forse tanta acrimonia?

A fronte delle falsità riportate da Federcofit, la nostra Associazione ha inviato al Ministero del Lavoro, al CNEL, ed alle OO.SS. la nota della quale si riporta uno stralcio:

"... Le argomentazioni di Federcofit sono gravi, configgenti e discordanti per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:

  1. IN NESSUN SETTORE ESISTE UN CONTRATTO ESCLUSIVO: ad esempio nel settore commercio; nel settore metalmeccanico, nelle cooperative;
  2. Anche nel settore dei servizi alla persona, nei quali è ricompreso il servizio di pompe funebri, operano più contratti collettivi applicati ai rapporti di lavoro stipulati dalle aziende aderenti: vi sono quindi i CONTRATTI DELLE COOPERATIVE, MISERICORDIE, ANPASS ED ANFASS ED ALTRI, fra i quali il CCNL pompe funebri di Feniof;
  3. Non risulta alla scrivente che sia stata posta in dubbio la validità degli altri contratti sopra richiamati, ma solo del contratto Asnaf&AS;
  4. Eppure anche altri contratti, fra quelli richiamati, non sono stati sottoscritti da CGIL CISL E UIL insieme: ALCUNI SOLO DA UNA O DUE SIGLE, QUELLO ASNAF SOLO DALLA FIADEL;
  5. IL CCNL ASNAF&AS FU STIPULATO IN PRIMA SCRITTURA DALLA UIL-FPL POI, PER RAGIONI non note, TALE FIRMA E’ STATA RITIRATA QUANDO ANCHE LA FIADEL NE AVEVA CHIESTO LA SOTTOSCRIZIONE;
  6. Il fatto che la Fiadel sia la Federazione Autonoma Dipendenti Enti Locali è del tutto irrilevante con riferimento alla validità del contratto; se ciò potesse avere una rilevanza allora l’avrebbe anche la circostanza che il contratto Feniof è stato sottoscritto dalla UIL Trasporti, quanto il Decreto Legislativo del 26 Marzo 2010 con riferimento alla Direttiva dei Servizi 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al mercato interno, pubblicato sul supplemento ordinario n°75 della Gazzetta Ufficiale in data 23 Aprile 2010 all’art. 6 dello stesso D.LGS. all’art.6 (Servizi di trasporto) dichiara alla lettera D del punto 2 che, le pompe funebri non costituiscono servizi di trasporto (circostanza che la nostra Associazione ripete da anni!)
  7. Peraltro APPLICARE UN CONTRATTO DEL SETTORE TRASPORTI A CHI EROGA SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA E' SBAGLIATO ED ANTIQUATO: I CONTRATTI ANDREBBERO MISURATI SULLA BASE DELLA DESTINAZIONE DEL SERVIZIO perché seguendo la logica di Federcofit AGLI AUTISTI DI AMBULANZE dovrebbe applicarsi IL CONTRATTO DEL TRASPORTO PUBBLICO!
  8. IL CCNL ASNAF&AS E’ STATO negoziato E sottoscritto IN CONFORMITA’ ALLE LEGGI VIGENTI, NELLA PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE BIAGI e CON LIVELLI RETRIBUTIVI PARALLELI ED OMOGENEI CON I CONTRATTI DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA;
  9. GLI ALTRI CONTRATTI CHE NON VENGONO CONTESTATI MA CHE SONO APPLICABILI ED APPLICATI AL SETTORE SONO FIRMATI ANCHE DA NOI RITENIAMO CHE
  10. Evidenziamo che il CCNL Asnaf&AS rispecchia sia nella parte normativa sia nella parte economica i CCNL sopra richiamati ed è rispettosa degli interessi dell’una e dell’altra categoria;
  11. Peraltro non possiamo ritenere né plausibile né logica l’affermazione che l’unico contratto rispettoso dei diritti dei lavoratori, sia quello che prevede un costo del lavoro più alto! Soprattutto che il soggetto che fa questa rivendicazione è una associazione datoriale!
  12. IL CCNL ASNAF&AS grazie alla contrattualizzazione delle clausole di flessibilità ha fatto emergere il lavoro nero che nel settore era la regola, ha regolarizzato tutti quei dipendenti inquadrato con fantasiosi contratti (co.co.pro., co.co.co., consulenza, ecc.) ED HA IL MERITO DI AVER GENERATO non solo OCCUPAZIONE ma occupazione TRASPARENTE;
  13. Venendo ora alle ulteriori argomentazioni sollevate da Federcofit evidenziamo che:
      La pronuncia del Tribunale di Monza (e la circostanza può anche essere documentata) è stata emessa a seguito di una azione promossa da Asnaf&AS volta a far cancellare affermazioni a nostro dire inveritiere e lesive inserite da Federcofit nel proprio sito: il Tribunale di Monza ha invece ritenuto che tali affermazioni per quanto in contrasto con il pensiero di Asnaf, non fossero lesive, ma riconducibili ad una critica, anche se accesa. La frase riportata fra virgolette da Federcofit nella propria nota, in quanto del tutto decontestualizzata e come tale distorta e in veritiera, non deve essere quindi tenuta in alcun conto. ..."

Meno male che le bugie hanno le gambe corte!

Ma Federcofit deve fare attenzione: ai bugiardi cresce il naso, come a Pinocchio!


Asnaf & As
Il Presidente