SETTORE IMPRESE FUNERARIE CONTESTAZIONE
Spett. REGIONE EMILIA ROMAGNA
al welfare
OGGETTO: SETTORE IMPRESE FUNERARIE CONTESTAZIONE
L’associazione datoriale ASNAF e la Federazione Medie e Piccole Imprese in sigla F.M.P.I. fanno presente che nella Regione dell’Emilia Romagna, da anni, continuano a persistere, nel settore funerario, comportamenti da parte di alcune imprese funerarie in spregio al regolamento regionale.
Come noto, la normativa di cui alla Delibera Num. 1678 del 14/10/2019 prevede l’utilizzo da parte di ogni Impresa funeraria di quattro unità in forma continuativa.
Le scriventi sono costrette a far notare che alcune imprese funerarie eludono la normativa attraverso l’utilizzo strumentale di società consortili e attraverso Associazioni temporanee di imprese e contratti di rete.
In pratica le imprese mettono a disposizione i propri dipendenti presso altre imprese funerarie eludendo in questo modo il regolamento regionale.
Questo comportamento fa perdere i requisiti previsti dal comma 2.7. alterando, in questo modo, la concorrenza tra le imprese funerarie.
Sul punto, infatti, il regolamento regionale di cui alla Delibera Num. 1678 del 14/10/2019 testualmente recita:
2.7 Le imprese che esercitano l’attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1. dell’allegato della DGR n. 156/2005. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro di categoria. All’atto della presentazione della SCIA l’impresa deve documentare l’esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo tale di dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell’attività e di almeno quattro operatori necrofori. Le forme di rapporto di lavoro che prevedono obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno, devono risultare, coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall’impresa.
2.8 Qualora il responsabile della conduzione dell’attività funebre intervenga nelle attività operative, può essere computato tra gli operatori funebri o necrofori consentendo così di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti al punto che precede, purchè le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primarie a lui attribuite.
2.9 I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre di cui al paragrafo 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, sia dell’impresa funebre in forma singola, che in forma associata, ad esclusione dell’Associazione Temporanea tra Imprese. Le imprese operanti in forma associativa devono essere costituenti o risultare partecipate esclusivamente da imprese funebri singolarmente dotate dei requisiti tecno-organizzativi di cui al paragrafo 2.6 e 2.7 e singolarmente autorizzate all’esercizio dell’impresa funebre, a seguito presentazione di valida SCIA. Nel caso di società consortili, solo le singole imprese consorziate ad essere in possesso del titolo autorizzato per l’esercizio dell’attività funebre, formatosi in seguito a valida presentazione della SCIA. Nel caso del consorzio con attività esterna, è questo soggetto che deve presentare la SCIA come impresa di onoranze funebri. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall’impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere. Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente.
2.10 L’impresa di cui al punto precedente che intenda garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente dell’attività funebre, deve possedere la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno 8 operatori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 autofunebri. Ogni tre contratti stipulati con imprese funebri determinano l’incremento di un autofunebre. I soggetti cedente i requisiti devono dichiarare tali autofunebre. I soggetti cedenti i requisiti devono dichiarare tali incrementi di mezzi e personale, allegando la relativa documentazione alla SCIA presentata dall’impresa che vede soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre.
2.13 Non sono ammesse forme di esternalizzazione del personale, effettuare verso soggetti non autorizzati all’esercizio dell’attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza e al controllo previsto dalla Legge Regionale n.19/2004. Infatti, l’avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, e rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranza funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 19/2004.
2.15 Qualora un’impresa funebre intenda far svolgere il servizio di trasporto ad un'altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, deve comunque disporre del personale previsto al precedente punto 2.7.
Ciò posto, l’ASNAF e AS congiuntamente all’Associazione F.M.P.I auspicano un confronto di merito su queste tematiche e invitano codesta regione a mantenere una forma di vigilanza anche ispettiva quanto più elevata possibile.
Distinti Saluti
Il Presidente Il Presidente
FMPI ASNAF & AS