ULTIMISSIME DALLA REGIONE LOMBARDIA
Il giorno 3 c.m abbiamo avuto contatti con i responsabili del nuovo Regolamento Regionale tramite call dalla durata di c.a 2 ore che, secondo i responsabili dovevano essere sufficienti per tentare di approvare quanto ci hanno presentato. Noi chiaramente non siamo assolutamente in accordo visto che non hanno tenuto minimamente in considerazione neanche le ns. proposte a suo tempo inviate come suggerimento per modificare quanto loro proponevano.
I punti dove non siamo in accordo con quanto definito da Comitato Tecnico Scientifico sono i sotto elencati evitiamo di dare spiegazioni approfondite per non tediare il lettore e per la lungaggine che ne scaturirebbe.
- Chiedono un contratto con il dipendente che sia “ continuo e permanente” non abbiamo capito cosa intendono nonostante, il ns impegno e interrogazioni alle OO.SS, attendiamo chiarimenti.
- Abbiamo segnalato a suo tempo ed ancora il 3 u.s che l’ Antitrust in data 12 Aprile 2021 si è espresso in maniera esplicita sull’obbligo di assunzione dei 4 lavoratori obbligatoriamente “ FISSI” nel quale si chiarisce perfettamente nell’art.12 che tale PRESUNZIONE deve essere rivista in base alle normative in essere che, risultano in contrasto con l’art.15 direttiva 2006/123/CE e recepito con art.12 Dlgs 26/3/2010 n°59.
- Il divieto di avere piu’ contratti con Centri di Servizio obbligando l’Impresa ad averne uno solamente in esclusiva( divieto riduttivo e contrasta con la libera attività imprenditoriale dei soggetti) si evita di dare spiegazioni in merito su quali potrebbero essere gli inconvenienti quando, non si riesce ad intervenire in caso di impossibilità del Centro. ( ecco perché un solo contratto non è giusto).
- Contratto d’appalto: il Comitato Tecnico ( che gradiremmo conoscere!!!) secondo noi ha preso qualche abbaglio, NON ESISTE CONTRATTO D’APPALTO IN QUESTO SETTORE.Si deve tenere conto la discontinuità, la difficoltà di fornire servizi uguali e standars assolutamente impossibili proprio perché uno differente dall’altro, visto che sia la Legge 33 che il Regolamento prevedono la fornitura CONGIUNTA, avviene che si ha la cosi detta VENDITA ovvero, la prestazione del DARE dove il valore del dare supera IL FARE cioè, la prestazione LAVORATIVA SOLO QUI’ POTREBBE SCATTARE IL FAMOSO CONTRATTO D’APPALTO ma, non è possibile proprio perché, la prestazione solo lavorativa non è permessa avendo obbligato per legge, quella CONGIUNTA. Si creerebbe somministrazione di mano d’opera.
- Contratto di rete: Ultimamente in Lombardia e non solo, sta prendendo piede la creazione di contratti di rete tra aziende. A parte che nella legge presentata in Senato è giacente in Commissione, si parla esattamente di ESCLUSIONE di CONTRATTI DI RETE o di Società Consortili o Attività temporanee come è esattamente il contratto di rete. Nulla in contrario fin quando, non si utilizza ESCLUSIVAMENTE per eludere la somministrazione o intermediazione come il piu’ delle volte avviene.
- Non siamo contrari quando serve agli scopi effettivi del contratto di rete che riguardano l’Accrescimento aziendale, la competività, la qualità delle prestazioni e lo scambio di informazioni aziendali tra i componenti del contratto Certo, ci sono anche altre possibilità tipo Contratto di Gruppo ma praticamente è la stessa cosa perché se il Gruppo è la somma di diverse Aziende raggruppate singolarmente indipendenti con nominativi, dipendenti, mezzi, ect. nulla cambia se si perseguitasse nell’eludere la somministrazione.Inoltre, possiamo assicurare che se i Contratti di rete non contengono nella propria specifiche definizioni ben definite,dovute a particolari conoscenze in materia, il Contratto di rete puo’ essere annullato.