ASNAF&as
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita in Cesano Maderno, Via Petrarca 12, l'associazione denominata “ASNAF&AS Associazione Nazionale Attività Funebre &
Assistenziale”, libera Associazione a carattere nazionale, apolitica.
Art. 2 - Scopo
L'associazione non ha scopo di
lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche
in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo (la presente
elencazione è puramente indicativa e non limitativa):
A) tutelare
gli associati per cui è stata costituita, rappresentandoli in ogni sede,
secondo necessità e opportunità;
B) studiare e
risolvere i problemi tecnici e sindacali, stipulando, ove del caso, contratti
collettivi nazionali di lavoro;
C) operare
affinché migliorino, sul piano della qualità dei servizi, i rapporti con le
autorità locali, e le condizioni di lavoro nelle attività funebre;
D) assumere
ogni iniziativa, di qualunque tipo, nell'ambito delle leggi vigenti in favore
e/o a tutela degli associati, anche mediante la costituzione di appositi
organismi;
E) promuovere
la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale degli
associati, anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o
l'organizzazione di corsi professionali;
F) costituire
commissioni di conciliazione nelle controversie sia tra gli associati che tra i
di loro dipendenti;
G) promuovere
l’eventuale l’istituzione di centri di elaborazione dati per tutte le
associate, previo la collaborazione di professionisti in campo legislativo,
giuridico e di lavoro;
H) editare e
pubblicare quanto necessario per l'informazione tecnica, legale, ed operativa
degli associati;
I)
l'assistenza alle persone genericamente in stato di
bisogno, materiale, economico, spirituale o di altro genere.
Le finalità sopra citate verranno
perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati.
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è
illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria
degli associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che
partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla
stessa.
Possono far parte
dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o
associazioni. Sono soci le aziende private e/o
pubbliche comunque denominate e costituite, nonché i gruppi di aziende in
qualsiasi forma costituiti che operano nel settore delle attività funebri in
generale, ivi comprese le aziende private e/o pubbliche operanti in settori
comunque correlati alle attività funebri
Tutti coloro i quali intendono far
parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La qualità di socio si acquista dal giorno in
cui perviene alla ASNAF&AS la domanda di adesione
completa della documentazione corredata dalla quota associativa.
Il Comitato Direttivo può, con decisione
inappellabile respingere l'iscrizione, restituendo la quota già versata.
I soci sono tenuti al versamento della quota
associativa annua nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo.
L'iscrizione alla ASNAF&AS
vale per 3 (tre) anni e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo
qualora non intervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza del triennio in corso, computabile
dalla data di iscrizione o di rinnovazione.
Lo status di associato non può
essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 5 - Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono,
al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere
all'associazione nei seguenti casi:
-
dimissione volontaria;
-
morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla
scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
-
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua
condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, al suo
spirito e ai suoi interessi, o compie attività contrarie agli interessi
generali, morali e materiali dell’Associazione. L'associato radiato non può
essere più ammesso.
-
cessazione di attività;
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
- l'assemblea nazionale dei soci;
- il presidente ed eventualmente
uno o più vicepresidenti;
- il consiglio direttivo.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea generale dei soci è il
massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiedano:
-
il Presidente
-
il Consiglio Direttivo
-
il 20 % degli associati aventi diritto al voto
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal
Presidente della ASNAF&AS
Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con
il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in
assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.
Art. 10 - Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea
ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella
sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono,
posta, e-mail, fax o telegramma.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta
all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la
programmazione dell'attività futura ed ogni tre anni per il rinnovo delle
cariche sociali.
Spetta all'assemblea deliberare in
merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi dell'associazione.
Art. 11 - Validità assembleare
L'assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria in prima
convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima
convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e
delibera con il voto dei presenti.
Art. 12 - Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del
presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea
straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.
Art. 13 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto
da un minimo di due membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea,
il presidente dell’associazione presiede le riunioni del consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina un segretario. Nel consiglio direttivo possono
essere eletti sia i soci persone fisiche in regola con il versamento delle
quote sia uno o più rappresentanti designati dalle aziende associate in regola
con i versamenti delle quote associative.
Tutti gli incarichi sociali si
intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in
carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
presidente.
Nel caso in cui uno o più dei
componenti del consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze
specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà
essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla
potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Art. 14 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione
durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i
rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare
i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
Il consiglio direttivo dovrà
considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 - Convocazione Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio
direttivo:
a) deliberare sulle domande di
ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto
economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee
ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di
radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste
dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci, in armonia
con le deliberazioni prese dall'Assemblea Nazionale e ove se ne presentino le
necessità; ciò anche a mezzo di commissioni appositamente costituite, o con
l'ausilio di professionisti o tecnici;
g) nominare il presidente
ed eventualmente uno o più vicepresidenti, designare i rappresentanti della ASNAF&AS in tutti gli Enti in cui tale rappresentanza
sia prevista o sia richiesta ed ammessa;
h) è data facoltà al Consiglio
Direttivo di redigere qualora ve ne fosse necessità, un Regolamento esecutivo
del presente Statuto, che dovrà essere approvato da almeno due terzi dei
Consiglieri presenti alla riunione.
i) il Consiglio Direttivo può
eleggere, tra i propri membri, un Revisore Contabile che verifica la corretta
gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese
dall'associazione, in particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto
annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che
gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione. Il Revisore
Contabile dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
l) eleggere, tra i propri membri, il Presidente
dell’Associazione.
m) deliberare l’apertura, la chiusura ed il cambiamento di sede di
filiali, modificare la sede amministrativa dell’associazione, esercitare tutte
le altre funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.
Art. 17 - Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il
bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione
contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni
dell'assemblea.
Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del
consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in
ogni evenienza. Il Presidente rimane in carica per tre anni, ovvero se
inferiore per tutta la durata del consiglio direttivo che lo ha eletto, ed è
rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni
dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo e adempie a tutte le altre
funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate
dagli organi della ASNAF&AS
Al Presidente sono inoltre delegati i seguenti
poteri:
a)
delibera l'ordinamento degli uffici, adotta i
provvedimenti relativi ai trattamenti giuridico - economici, alle funzioni e ai
licenziamenti di personale;
b)
ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e
nomina avvocati e procuratori alle liti;
c)
accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro
disposto a qualsiasi titolo a favore della ASNAF&AS,
salvo successiva ratifica da parte del Comitato;
d)
può esercitare in caso di necessità e urgenza i
poteri del Comitato, riferendo per la ratifica all'Organo competente nella
prima riunione successiva;
e)
può conferire incarichi speciali e delegare alcune
sue competenze a componenti del Comitato che a lui rispondono del proprio
operato;
f)
conferisce incarichi professionali a persone di
specifica competenza;
g)
sottoscrive a nome delle aziende associate contratti
di lavoro nazionali, territoriali, locali con rappresentanze sindacali;
h)
ha funzioni di tesoriere, può richiedere l’apertura e
la chiusura di conti correnti bancari e postali, con l’eventuale assunzione
di fidi bancari e concessioni di credito allo scoperto, compiere operazioni di
sconti cambiari di effetti a firma di terzi, girare e quietanzare assegni
bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali pagabili
presso aziende di credito, uffici postali e telegrafici ed in genere presso
qualsiasi persona fisica e giuridica, emettere assegni bancari su conti
correnti intestati alla associazione entro i limiti di fido eventualmente
concessi.
Art. 19 - Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il
presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 - Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle
deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio
finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti
dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai
contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.
Art. 23 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire
delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti
tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza
di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o,
in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano.
La parte che vorrà sottoporre la
questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera
raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data
dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che
ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando
pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio
arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento
della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà
nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente
dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano.
L'arbitrato avrà sede in Milano,
ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma
dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 25 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione
è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di
almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere
presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle
deleghe.
L'assemblea, all'atto di
scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta
dalla legge.
Tale statuto costituisce parte
integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto
a______________, il_____________
IL PRESIDENTE IL
SEGRETARIO
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