CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per il personale dipendente da imprese esercenti
attività di assistenza, attività cimiteriali
e attività funebri aderenti alla Associazione
ASNAF&AS
INDICE
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 –
ambito di applicazione
Art. 2 –
disposizioni generali
Art. 3 –
inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 –
condizioni di miglior favore
Art. 5 -
decorrenza e durata
Titolo II
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 6 –
informazione
Art. 7 –
contrattazione
Art. 8 –
pari opportunità
Art. 9 – garanzia
del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 10 –
volontariato
Titolo III
COSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 –
assunzione del personale
Art. 12 –
documenti di assunzione
Art. 13 –
visite mediche
Art. 14 –
periodo di prova
Titolo IV
SVOLGIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 –
mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 16 –
cumulo di mansioni
Art. 17 –
passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Art. 18 –
orario di lavoro
Art. 19 –
riposo settimanale
Art. 20 -
festività
Art. 21 –
permessi
Art. 22 –
ferie
Art. 23 –
diritto allo studio
Art. 24 –
patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei
compiti di ufficio
Art. 25 –
qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo V
MALATTIA,
INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 26 –
assenza per malattia e infortunio e trattamento economico
Art. 27 –
assicurazione per infortunio sul lavoro
Art. 28
–tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo VI
DOVERI DEL
LAVORATORE
Art. 29 –
comportamento in servizio
Art. 30 –
ritardi e assenze
Art. 31 –
provvedimenti disciplinari
Titolo VII
ESTINZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 32 –
cause di estinzione del rapporto
Art. 33 –
preavviso
Art. 34 –
trattamento di fine rapporto
Art. 35 –
restituzione dei documenti di lavoro
Titolo VIII
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Art. 36 – il
sistema di classificazione del personale
Art. 37 –
passaggio di posizione e di categoria
Art. 38 –
retribuzione
Art. 39 –
posizioni economiche a regime
Art. 40 – inquadramento
del personale nel sistema di classificazione
Art. 41 –
norma transitoria e norma di primo inquadramento
Art. 42 –
determinazione della paga giornaliera e oraria
Art. 43 –
lavoro straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 44 –
reperibilità
Art. 45 –
tredicesima mensilità
Art. 46 –
corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 47 –
abiti di servizio
Art. 48 –
trasferte
Art. 49 –
indennità per servizio festivo e notturno
Art. 50 –
ritiro della patente
Titolo IX
RAPPORTI DI
LAVORO E FLESSIBILITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE BIAGI
Art. 51 –
rapporto di lavoro part-time
Art. 52 –
contratti di inserimento
Art. 53 –
rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 54 –
apprendistato
Art. 55 –
inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Art. 56 –
lavoro ripartito
Art. 57 –
lavoro intermittente
Titolo X
DIRITTI
SINDACALI
Art. 58 –
r.s.u.
Art. 59 –
assemblea
Art. 60 –
permessi sindacali
Art. 61 –
aspettativa sindacale
Art. 62 –
contributi sindacali
Art. 63 – conciliazione
in sede sindacale
NORMA
PROGRAMMATICA
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Titolo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Il
presente contratto si applica a tutto il personale dipendente delle
aziende ed imprese aderenti alla Associazione ASNAF&AS, operanti
nell’ambito delle attività dei servizi di assistenza, cimiteriali e
funebri.
- Oltre
la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere
indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Articolo 2
Disposizioni generali
- Per
quanto non previsto o parzialmente regolato dal presente contratto si fa
espresso riferimento alle norme di legge in vigore per il rapporto di
lavoro di natura privata nonché allo statuto dei lavoratori, in quanto
applicabili.
- I lavoratori
debbono altresì osservare le norme regolamentari emanate dalle datrici cui
dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con
norme di legge.
Articolo 3
Iinscindibilità delle norme
contrattuali
- Le norme del presente contratto devono essere
considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed
inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto
da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
- Il presente CCNL costituisce, quindi, l’unico
contratto in vigore tra le parti contraenti.
Articolo 4
Condizioni di miglior favore
- Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza
del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni in atto alla stipula.
- In sede di confronto a livello territoriale
verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento
preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
Articolo 5
Decorrenza e durata
- Il presente contratto entra in vigore a decorrere
dalla data di sottoscrizione e scade il 31.12.07 per gli aspetti
normativi.
- I bienni economici di riferimento del CCNL sono
rispettivamente definiti nei periodi:
·
dall’1.1.04
al 31.12.05 e dall’1.1.06 al 31.12.07 ove non diversamente indicato.
- Le parti convengono che relativamente all’insieme
dell’ambito normativo ed economico del presente CCNL, ove non diversamente
indicato, per data di decorrenza dei singoli istituti si intende quella
della firma dello stesso.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 6
Informazione
Le parti si impegnano a costituire e mantenere un corretto, costante e
programmato sistema di relazioni sindacali, con la più ampia diffusione di dati
e conoscenze in modo da consentire una precisa applicazione degli accordi di
lavoro nel rispetto dei ruoli di tutte le componenti contrattuali.
L’informazione ed il confronto conseguente si articolerà, per le materie
elencate:
a livello nazionale per
·
Verificare il grado di applicazione del presente CCNL;
·
Valutare l’andamento del settore in relazione alle innovazioni legislative,
all’andamento del mercato del lavoro ed ai processi occupazionali;
·
Promuovere iniziative, rivolte anche alla Pubblica Amministrazione, di
sensibilizzazione degli ambiti di intervento, della qualità dei servizi e dei
bisogni dell’utenza e del contesto sociale;
·
Approfondire ambiti e tematiche sollecitati dai livelli regionali e/o
territoriali.
In tale ambito gli incontri si svolgeranno almeno con cadenza annuale su
richiesta di una delle parti:
a livello regionale per
·
Verificare il grado di applicazione del presente CCNL;
·
Valutare l’andamento del settore in relazione alle innovazioni legislative,
all’andamento del mercato del lavoro ed ai processi occupazionali;
·
Promuovere iniziative, rivolte anche alla Pubblica Amministrazione, di
sensibilizzazione degli ambiti di intervento, della qualità dei servizi e dei
bisogni dell’utenza e del contesto sociale;
·
Approfondire ambiti e tematiche sollecitati dalle istanze aziendali.
In tale ambito gli incontri si svolgeranno con cadenza semestrale su
richiesta di una delle parti:
a livello aziendale
Ferme restando le competenze proprie della Datrice questa garantirà, ove
richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l’organizzazione
del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti
e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo
nonché quant’altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Articolo 7
Contrattazione
1. La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si
suddivide in due livelli:
·
Nazionale;
·
aziendale o
territoriale/regionale.
2. Le materie di contrattazione sono:
a livello nazionale
·
validità,
durata ed ambito di applicazione del contratto;
·
relazioni
sindacali;
·
diritti
sindacali;
·
pari
opportunità;
·
attivazione
e risoluzione del rapporto di lavoro;
·
norme
comportamentali e disciplinari;
·
ordinamento
professionale;
·
classificazione
del personale e declaratoria delle funzioni;
·
orario di
lavoro;
·
ferie,
permessi, aspettative e congedi;
·
trattamenti
di malattia e infortunio;
·
formazione
professionale ed aggiornamento;
·
trattamento
economico;
·
rapporti di
lavoro;
·
sicurezza
sul lavoro;
a livello regionale/aziendale
·
quelle espressamente
rinviate dalla contrattazione a livello nazionale;
·
quanto
correlato a risultati ed innovazioni che abbiano accresciuto i livelli di
produttività e competitività;
·
servizi
minimi essenziali;
·
pari
opportunità;
·
sicurezza
sul lavoro;
·
modalità
applicative e monitoraggio dei rapporti di lavoro;
·
passaggi di
posizione: modalità e criteri;
·
modalità di
raccordo tra il trattamento in atto e quello introdotto dal presente CCNL;
·
applicazione
D.Lgs. 196/2003
Articolo 8
Pari opportunità
1. Ai fini di una piena e puntuale applicazione della
legge 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari
opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da ognuna
delle Parti firmatarie; possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e
donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche
rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
2.
La Datrice
assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché
appositi finanziamenti a sostegno della loro attività; le finalità del Comitato
per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di
riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che
perverranno dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna da
istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente C.C.N.L.
Articolo 9
Garanzia del funzionamento dei
servizi minimi essenziali
- In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146
del 12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti
individuano in ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le seguenti
tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello regionale,
nell’ambito del rapporto tra le Parti, possano essere definite altre
tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:
·
le
prestazioni di assistenza e sanitarie finalizzate ad assicurare la tutela
fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e
somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti
affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al
servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in
forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio.
- Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra,
dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla
Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di
cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto fra le parti,
appositi contingenti di personale.
- Viene allegato al presente contratto un
regolamento in conformità alla Legge 83/2000.
Articolo 10
Volontariato
- I
lavoratori facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'Articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e
successive modifiche e integrazioni ai fini dell'espletamento di attività
di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'Articolo 17
della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le
forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
- A
livello aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite
le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi
anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli
interessati di svolgere attività di volontariato.
- In caso
di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei
paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni
previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.
Titolo III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 11
Assunzione del personale
- L’assunzione
di personale deve essere effettuata nell’osservanza delle norme di legge
vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.
- L’assunzione
deve risultare da atto scritto contenente la data della medesima, la
durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il
lavoratore, il relativo trattamento economico e la sede di lavoro.
Articolo 12
Documenti di assunzione
- All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a
presentare e/o consegnare i seguenti documenti, qualora non sostituibili
da autocertificazioni:
·
libretto di
lavoro;
·
codice
fiscale;
·
carta
d’identità o documento equipollente;
·
certificato
di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il
lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari
pubblici;
·
libretto
sanitario ove richiesto a norma di legge;
·
titolo di
studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di
abilitazione, patente, ecc.) in relazione alla qualifica, qualora richiesto;
·
certificato
di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;
·
certificato
casellario giudiziale;
·
certificato
carichi pendenti e certificato penale;
·
lo stato di
famiglia;
·
qualsiasi
altro documento previsto dalla vigente normativa.
- Il
lavoratore è tenuto a presentare la documentazione con data non anteriore
a tre mesi ed a comunicare l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso
dalla residenza.
- In
costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a comunicare
tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
Articolo 13
Visite mediche
- Prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo
instaurarsi del rapporto di lavoro), la Datrice a sue spese potrà
accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita
medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.
- Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad
eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del
datore di lavoro.
Articolo 14
Periodo di prova
- L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di
prova non superiore a tre mesi per l’inquadramento fino alla categoria B
ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori.
- Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione
del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
- In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la
retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché
ai ratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine
rapporto di lavoro maturato.
- Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella
fissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore
interessato.
- Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il
lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in
grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario,
il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
- Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto
alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in
servizio.
Titolo IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 15
Mansioni e variazioni temporanee
delle stesse
- Il
lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria
e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte a norma dell’articolo 13 della Legge 300 del
20/05/1970, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
- Il lavoratore,
purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla
legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti, può
essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse sempre che ciò non
comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del
dipendente medesimo.
Articolo 16
Cumulo di mansioni
- Al
lavoratore assegnato con continuità alla esplicazione di più mansioni
previste in inquadramenti
superiori, deve essere attribuito il trattamento economico ed
eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione
superiore, se quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo o
almeno in carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito dall’art. 13 della legge n.
300 del 20 maggio 1970 e verrà retribuita in base alle ore effettuate in
proporzione alle ore effettivamente prestate.
- In caso
di assegnazione a mansioni superiori per un periodo continuativo superiore
ai tre mesi, alla scadenza del terzo mese il lavoratore matura la
qualifica superiore ed il relativo trattamento economico.
- In caso
di sostituzione temporanea avente carattere di occasionalità nessuna
maggiorazione è dovuta.
Articolo 17
Passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica
- Fatta
salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le
competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente
inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti il
proprio inquadramento, le Datrici - dietro richiesta del dipendente e nel
rispetto delle proprie facoltà - esperiranno ogni utile tentativo per il
suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie dell'inquadramento
ricoperto.
- Ove
esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una
modifica dell’inquadramento in relazione alle coperture dei posti
vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità residuali del
lavoratore fermo restando che da
quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal
nuovo inquadramento.
- Ove non
sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso in cui il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, la Datrice può procedere alla risoluzione del rapporto.
Articolo 18
Orario di lavoro
- L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in:
·
40 ore fino
al 31.12.05;
·
39 ore
dall’1.1.06 al 31.12.06;
·
38 ore
dall’1.1.07 al 31.12.07.
da articolare di norma su 6 giorni
e, laddove l’organizzazione della datrice lo consenta, anche su 5 giorni.
- L’orario di servizio è fissato dalla Datrice con l’osservanza delle
norme di legge in materia. Al lavoratore che presta l’attività lavorativa
per un periodo superiore alle 6 ore è garantita una pausa retribuita di 10
minuti.
- Dato il tipo di lavoro delle datrici l’orario settimanale normale di
lavoro può essere realizzato come media su un arco di tempo più ampio (più
settimane).
- Le aziende attueranno, previa informazione alle Rappresentanze
Sindacali delle modalità operative, verifiche semestrali delle ore di
lavoro straordinario che non dovranno superare le 48 ore comprese le ore
di straordinario nell’arco del semestre. In caso di superamento delle 48
ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario
per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, il datore di
lavoro è tenuto a informare alla scadenza del semestre la DPLMO – Settore
Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o mezzo equipollente.
Articolo 19
Riposo settimanale
- Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
- Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica,
questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita e maggiorata
della sola indennità festiva.
- Il riposo settimanale è irrinunciabile.
- Per i lavoratori a turni, è considerata di riposo la giornata
successiva a quella dello smonto del turno.
Articolo 20
Festività
- Tutti i
lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna
delle seguenti festività:
|
1 gennaio
|
Capodanno
|
|
6 gennaio
|
Epifania
|
|
25 aprile
|
Anniversario della Liberazione
|
|
|
Lunedì di Pasqua
|
|
1 maggio
|
Festa del Lavoro
|
|
2 giugno
|
Festa della Repubblica
|
|
15 agosto
|
Assunzione della Madonna
|
|
1 novembre
|
Ognissanti
|
|
8 dicembre
|
Immacolata Concezione
|
|
25 dicembre
|
Natale
|
|
26 dicembre
|
S. Stefano
|
|
|
Santo Patrono.
|
Tabella 1
- Sono
altresì considerati festivi le domeniche, oppure i giorni di riposo
compensativo.
- Qualsiasi
variazione, anche in aumento, stabilita da disposizioni di legge nell’elenco
delle solennità, si intenderà riportata nell’elenco di cui sopra.
- In
occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la
normale retribuzione.
- I
lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare
la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un
corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le
esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Datrice sentito
l’interessato mantenendo comunque la normale maggiorazione per la
festività.
- Qualora
per eccezionali motivi di servizio il termine di trenta giorni non potesse
essere rispettato si procede, sentito l’interessato, alla liquidazione
della giornata di lavoro ai sensi del successivo articolo 42.
- In
luogo delle festività soppresse possono essere richiesti permessi
retribuiti nella misura di 4 giornate lavorative.
Articolo 21
Permessi
- Al
lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi nei
seguenti casi:
|
|
PERMESSO
|
DESCRIZIONE
|
|
1.
|
Retribuito
(è richiesta la presentazione di idoneo documento
comprovante)
|
·
Per
matrimonio, giorni 15 di calendario;
·
Per
la nascita di un figlio, una giornata;
·
Per
sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale,
limitatamente al giorno (o ai giorni) di svolgimento delle prove stesse;
·
In
caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia,
dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un permesso
limitatamente a tre giorni;
·
Il
lavoratore donatore di sangue e/o di sangue midollare ha diritto ai permessi
secondo la normativa vigente;
·
Il
lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha diritto
ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla normativa
vigente;
·
Per
la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme
di legge;
·
Per
i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la
normativa vigente;
·
In
casi di comprovati gravi motivi familiari e personali la datrice a richiesta
del lavoratore, compatibilmente alle esigenze di servizio concede brevi
permessi fino a tre giornate lavorative, qualora il lavoratore abbia già
ultimato i permessi di cui all’art. 20 ultimo comma.
|
|
2.
|
Non retribuito
|
·
Purché
siano garantite le esigenze di servizio, i lavoratori potranno richiedere di
essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto
di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, di
aggiornamento e di specializzazioni professionali, attinenti al servizio. Ove
la Datrice per sua necessità, invii il proprio personale ai corsi come sopra
previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati
i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la presenza ai corsi;
·
In
caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per
malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di
famiglia, genitori) il dipendente può richiedere permessi di norma non
inferiore a un mese e non superiore a
sei mesi;
·
In
caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei
paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni
previste rispettivamente ai sensi
delle leggi n. 266/91 e 49/87.
|
|
3.
|
Legge104/92 (handicap) e successive modificazioni
|
·
Tutti
i permessi dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e
comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e
potranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze della
Datrice, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
|
|
4.
|
Gravidanza e puerperio
|
·
Alle
lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi
degli artt. 4 e 5 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete il 100%
dell’intera retribuzione. Per tutto quanto non richiamato si rinvia
espressamente alla legge L. 53/2000.
|
|
5.
|
Servizio Militare o civile
|
·
In
caso di interruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio militare o
per servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro
rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il
lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a
disposizione della Datrice entro un mese dalla data di cessazione del
servizio può essere considerato dimissionario.
|
|
6.
|
Congedi parentali
|
·
Si
richiamano le norme previste dall’emanazione della legge “Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
|
Tabella 2
Articolo 22
Ferie
- I
Lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie in caso di prestazione
lavorativa settimanale di 40 ore di 26 giornate lavorative retribuite per
anno solare nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei
giornate. Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque
giornate (settimana corta) il periodo di ferie pagate è pari a 22 giorni
lavorativi.
- In
occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del
lavoratore la normale retribuzione.
- Al lavoratore
che non abbia compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di
servizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso
spettante di cui al primo comma del presente articolo. La frazione di mese
superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
- L’insorgenza
della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il
decorso delle ferie a condizione che la malattia sia di almeno 3 gg.
- Il periodo
di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
- L’epoca
e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Datrice secondo criteri concordati con le
rappresentanze sindacali, garantendo possibilmente a tutti un periodo non
inferiore al 50% del monte ferie da usufruirsi nel periodo festivo,
sentito l’interessato, e compatibilmente con le esigenze di servizio
- Dato lo
scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad
esse, né la sostituzione con compenso alcuno, salvo il caso di cessazione
del rapporto.
- Le
giornate di ferie possono essere suddivise in mezze giornate.
- Il
lavoratore che non usufruisce di tutte le ferie delle quali ha diritto
nell’anno solare può recuperare dette ferie entro e non oltre il 31 di
marzo dell’anno solare successivo.
Articolo 23
Diritto allo studio
- I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di
qualificazione professionale, statali, equiparate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali,
hanno diritto, su loro richiesta, ed ove possibile - ad ore giornaliere di
permesso, ad essere ammessi in turni di lavoro, che agevolino la frequenza
ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno
esonerati dal prestare lavoro straordinario oltre il normale orario
giornaliero di lavoro e durante i riposi settimanali.
- I
lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
d’esame, usufruiscono – su richiesta – di permessi di cui al precedenti
art. 21.
- Per
usufruire dei permessi di cui al comma precedente, il lavoratore dovrà
esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,
dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
- I
permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che
siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
- Il
limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue
individuali retribuite.
- Tali
ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in forza e
comunque di almeno una unità, compatibilmente alle esigenze di servizio.
Articolo 24
Patrocinio legale del dipendente per
fatti connessi all’espletamento dei compiti di ufficio
- Ove si
verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale
nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi
all’adempimento dei compiti d’ufficio ed allorquando non sussista
accertata negligenza o colpa del dipendente che comporti l’adozione di
provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, la
Datrice, nella tutela dei propri diritti ed interessi assumerà a proprio
carico, dove non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino
all’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo
assistere il dipendente da un legale.
- La
Datrice potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato, per fatti a lui imputati, per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa.
Articolo 25
Qualificazione, riqualificazione,
aggiornamento professionale
- Le
parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da
favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione,
riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore
qualificazione delle prestazioni.
- A tale scopo
i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in
servizio, potranno usufruire di permessi individuali fino ad un massimo di
150 (centocinquanta) ore annue; ove la Datrice, per sua necessità, invii
il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno
integralmente retribuiti.
- In sede
di confronto a livello aziendale
verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
- Verranno,
inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle
priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno
delle singole qualifiche.
- In tale
ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi
prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
- I
lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi dovranno fornire alla
direzione della Datrice il certificato di iscrizione al corso, il
calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare
frequenza.
Titolo V
MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL
LAVORO
Articolo 26
Assenza per malattia e infortunio e
trattamento economico
- In caso di assenza per malattia il lavoratore
deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di
servizio, la Datrice secondo le rispettive competenze e trasmettere
l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
- L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto
dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa,
deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché
possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed
effettuate le denunce di legge previste.
- In caso di malattia il diritto alla conservazione
del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di
malattia raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi
consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei
periodi di assenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli
ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia
considerato.
- Decorso il limite di cui sopra, l’impresa
procederà al licenziamento del lavoratore, corrispondendogli il trattamento
di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva del preavviso e
quant’altro eventualmente maturato. Superati i limiti di conservazione del
posto la datrice, su richiesta del lavoratore, concederà un periodo di
aspettativa non superiore a 6 mesi, durante il quale il rapporto di lavoro
rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e
di alcun istituto contrattuale. Decorsi i limiti di cui sopra la datrice
potrà procedere al licenziamento, corrispondendo al lavoratore il trattamento
di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso e quant’altro
eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il
servizio entro i termini suddetti lo Stesso potrà risolvere il contratto
con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
- Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per
conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo
giorno di malattia. Inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita
dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad
integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
In caso di malattia:
·
a partire
dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno nell’arco dell’anno
solare un’integrazione del trattamento INPS, dedotte le contribuzioni di legge,
fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta;
·
dal 181° al
270° giorno di assenza nell’arco dell’anno solare il 65% della retribuzione
globale.
In caso di
infortunio:
·
un’integrazione
fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta a decorrere dal
secondo giorno di assenza fino alla guarigione clinica, salvo l’obbligo
dell’azienda di corrispondere l’intera retribuzione per la giornata nella quale
è avvenuto l’infortunio. Al dipendente infortunato sul lavoro sarà conservato
il posto per tutto il periodo riconosciuto dall’Istituto assicuratore per la
corresponsione dell’indennità per invalidità temporanea. L’assenza per
infortunio sul lavoro non va computata nei periodi di comporto. Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore in atto nelle aziende.
6.
Non si
cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
7.
Nel caso in
cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta
salva la facoltà della Datrice a recuperare dal terzo responsabile le somme da
essa corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella
titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
8.
Per i
lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni
legislative che regolano la materia.
Articolo 27
Assicurazione per infortunio sul
lavoro
1.
La Datrice è
tenuta ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le
malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Articolo 28
Tutela della salute ed ambiente di
lavoro
1. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo
626/94 è istituita a livello di singola Datrice la figura di rappresentante per
la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
2. Per l’espletamento delle funzioni del rappresentante
per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di
un’ora per addetto e comunque non oltre le 12 ore annue.
3. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione,
consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le
modalità previste dalle discipline vigenti.
Titolo VI
DOVERI DEL LAVORATORE
Articolo 29
Comportamento in servizio
1. In relazione alle particolari esigenze del servizio
prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla
comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana,
subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità
del suo lavoro.
2. Egli deve rispettare l’impostazione, l'idealità, i
valori e la fisionomia propria della Datrice ove opera ed attenersi alle
disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa
interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
3. Sono obblighi del lavoratore:
·
usare la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse
dell'utenza;
·
osservare le
disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai
superiori sia per il disbrigo delle mansioni assegnate sia in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
·
osservare
l’orario di lavoro;
·
osservare le
misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
·
astenersi
dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi
forma, offerto loro o ad altri dipendenti della Datrice;
·
uniformarsi,
nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel
presente contratto, alle altre norme di legge;
·
mantenere un
contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la
clientela, i colleghi di lavoro e i subordinati.
4.
E’ fatto
divieto al lavoratore di prestare la stessa attività al di fuori delle
strutture di appartenenza per aziende concorrenti alla Datrice, anche in caso
di sospensione cautelativa.
5.
La
prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di fuori
del rapporto di lavoro per imprese concorrenti costituisce giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro stesso.
6.
E’ fatto
altresì divieto al lavoratore a tempo pieno di prestare attività al di fuori
delle strutture di appartenenza, anche per aziende non concorrenti alla
Datrice, anche in caso di sospensione cautelativa, se ciò influisce sul
rendimento del servizio.
Articolo 30
Ritardi e assenze
1. Il lavoratore deve osservare il proprio orario di
lavoro controfirmando il registro delle presenze e/o l’orologio marcatempo e
comunque attestando le presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella
Datrice.
2. I ritardi devono essere giustificati e segnalati in
tempo utile e comportano la perdita dell’importo della retribuzione
corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia
eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione è recuperato secondo le
esigenze di servizio.
3. Le assenze devono essere segnalate prima dell’inizio
del turno di lavoro alle persone o all’ufficio a ciò preposto dalla Datrice,
giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo legittimo e
giustificato impedimento.
4. In caso di malattia uguale comunicazione deve essere
effettuata, prima dell’inizio del turno di servizio così pure nel caso di
eventuale prosecuzione della malattia stessa.
5. L’assenza arbitraria e ingiustificata che superi i tre
giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima e comporta la risoluzione
del rapporto per giusta causa.
Articolo 31
Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari da parte della Datrice
debbono essere adottati in conformità all’articolo 7 della legge n. 300 del
20/5/1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della
contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di
almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di
essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle
OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto da parte del datore di
lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza,
contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
2. Al riguardo si conviene che la contestazione
disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre il termine di
15 giorni dal momento in cui l'ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza
della mancanza commessa.
3. Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare
non possa essere adottato dalla Datrice oltre il termine di 30 giorni dalla
presentazione della deduzione da parte del lavoratore; il predetto termine si
interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di
persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere
dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della
contestazione.
4. Le mancanze del dipendente possono dar luogo
all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte
dell’amministrazione:
a) Richiamo verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Multa non superiore all’importo di 4 ore nella
retribuzione;
d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un
periodo non superiore a 10 giorni;
e) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le
altre conseguenze di legge
5.
Il datore di
lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo
sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata
per iscritto.
Il lavoratore entro 5 giorni potrà presentare al Datore di lavoro le sue
giustificazioni.
Il datore di lavoro non potrà comminare provvedimenti disciplinare prima
che il lavoratore abbia inviato, nel termine sopra indicato, le proprie
giustificazioni.
Se il provvedimento disciplinare non verrà comminato entro i 6 giorni
successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche
verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce, ovvero di un componente la rappresentanza sindacale
unitaria.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per
iscritto.
I provvedimento disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno
essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme
contrattuali relative alle vertenze.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi
due anni dalla loro comminazione.
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della
proporzionalità a titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di cui
sopra il lavoratore che:
a) Ometta di comunicare all’amministrazione ogni
mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all’articolo 11 del presente
accordo;
b) Non si presenti al lavoro omettendo di darne
comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente articolo 30 o abbandoni
anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) Ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
d) Commetta grave negligenza in servizio o irregolarità
nell’espletamento dei compiti assegnati;
e) Non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua
le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o
dal superiore gerarchico diretto;
f) Ometta di registrare la presenza secondo le modalità
stabilite dalla Datrice;
g) Si trattenga presso i locali della datrice fuori dal
servizio, ivi compreso il periodo di ferie;
h) Compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei
superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non
ottemperando alle disposizioni impartite;
i)
Tenga un
contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, e i dipendenti, compia atti o
molestie che siano lesivi delle persone, ivi comprese le azioni aventi
carattere di mobbing;
j) Violi il segreto professionale e d’ufficio, non
rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Datrice;
k) Compia in genere atti e comportamenti, sia all’esterno
che all’interno della Datrice, che possano arrecare pregiudizio all’economia,
all’ordine ed alla immagine della Datrice;
l)
Ponga in
essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona nei confronti di altro personale.
6.
Nel rispetto
delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è
consentito il licenziamento per giusta causa con la perdita dell’indennità del
preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla
diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale e/o
materiale e/o all’immagine, che compia azioni delittuose in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro in considerazione della natura del servizio
prestato:
A. Nei punti previsti dal precedente comma qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B. Assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o
assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno
precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;
C. Recidività in qualunque mancanza quando siano stati
comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno
dalla applicazione della prima sanzione;
D. Furto nell’azienda o presso clienti della stessa;
E. Danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;
F. Assenze per simulata malattia;
G. Introduzione di persone estranee nell’azienda senza
regolare permesso;
H. Abbandono del posto di lavoro durante il turno di
lavoro;
I. Alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle
presenze o dell’orologio marcatempo o compia, comunque volontariamente
annotazioni irregolari su queste;
J. Per l’uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
K. Per violazione del segreto professionale e di ufficio
per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli
utenti, alla Datrice o a terzi;
L. Per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
M. Per svolgimento di attività in forma autonoma o
subordinata in concorrenza con la Datrice;
N. Detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti
all’interno della Datrice;
O. Molestie di carattere sessuale rivolte agli utenti e/o
accompagnatori all’interno della Datrice;
P. Per atti di libidine commessi all’interno della
Datrice;
Q. Prestare l’attività lavorativa in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
R. Rifiuto a svolgere mansioni diverse da quelle per le
quali il lavoratore è stato assunto nei casi previsti dall’art. 50.
7. E’ in facoltà della Datrice provvedere alla
sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di
adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un
assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre
agli assegni per carichi di famiglia.
8. Le predette elencazioni hanno carattere indicativo ed
esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione
dei provvedimenti disciplinari sopra descritti per mancanze del lavoratore
tenuto conto della natura della prestazione e del tipo di servizio prestato.
9. Per quanto non previsto si deve avere altresì riguardo
al contratto individuale di lavoro
Titolo VII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 32
Cause di estinzione del rapporto
1.
Il rapporto
di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi
vigenti per i rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti
limiti di età.
Articolo 33
Preavviso
1.
Il preavviso
di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato
e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di
legge, è fissato secondo la tabella seguente:
|
Anzianità
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
Cinque anni
|
10gg.
|
30gg.
|
30gg.
|
30gg.
|
30gg.
|
90gg.
|
|
Dieci anni
|
15gg.
|
30gg.
|
30gg.
|
60gg.
|
60gg.
|
120gg.
|
|
Oltre dieci anni
|
20gg.
|
45gg.
|
45gg.
|
60gg.
|
90gg.
|
150gg.
|
Tabella 3
2. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
3. In caso di licenziamento, il periodo di preavviso,
anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità
di servizio agli effetti del TFR.
4. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di
cui al comma primo del presente articolo, troncare il rapporto di lavoro sia
all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente
o parzialmente non compiuto.
Articolo 34
Trattamento di fine rapporto
1.
Il
trattamento di fine rapporto compete nella misura e per le voci stabilite dalla
legge 297/82.
Articolo
35
Restituzione
dei documenti di lavoro
1.
Cessato il
rapporto di lavoro la datrice, non oltre il giorno successivo alla cessazione,
consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le
tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza
dell’interessato; ciò semprechè non ne sia impedita per ragioni indipendenti
dalla sua volontà.
2.
Fermo
restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento di dimissioni
per qualsiasi causa, l’imprenditore ha l’obbligo di mettere a disposizione del
lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante
qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un
certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
ha svolto la sua attività nell’azienda, del livello di assegnazione e delle
mansioni nella stessa disimpegnate.
3.
La datrice
procederà alla liquidazione delle competenze di fine rapporto di lavoro entro
il mese successivo alla risoluzione del rapporto stesso.
Titolo VIII
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 36
Il sistema di classificazione del
personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in sei
categorie denominate A, B, C, D, E, F. Le categorie A, B, C, D, E, F sono
composte da 6 posizioni economiche.
2. Categorie e relative posizioni economiche sono
individuate nelle declaratorie riportate negli artt. 39 e 40, che descrivono
l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la
classificazione delle posizioni di lavoro.
3. Ai soli fini delle normative vigenti, il personale
dipendente, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2095 c.c., è
suddiviso in:
·
operai: il
personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a C;
·
impiegati:
il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a F.
Articolo
37
Passaggio
di posizione e di categoria
1. Tutti i dipendenti che ottengano il passaggio ad una
posizione economica superiore nell’ambito della stessa categoria sono tenuti a svolgere
i compiti propri della qualifica rivestita.
2. In caso di passaggio a categoria superiore saranno
assorbiti, fino a concorrenza, eventuali indennità per mansioni superiori ed il
lavoratore si collocherà nella prima posizione utile della categoria superiore
stessa.
Articolo 38
Retribuzione
1. La retribuzione spettante ai dipendenti è composta da:
·
retribuzione
tabellare;
·
retribuzione
ad personam;
·
indennità
per mansioni superiori;
·
straordinario;
·
indennità
varie.
- La
retribuzione base mensile è composta dalla somma delle prime tre voci di
cui al comma che precede.
- Al
personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare
o le quote di aggiunta di famiglia
equivalenti, ai sensi della Legge n. 153/88 e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 39
Posizioni economiche a regime
- Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL gli stipendi mensili sono determinati nei seguenti importi:
|
FASCIA
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Categoria
A
|
955,45
|
984,11
|
1012,77
|
1060,54
|
1108,32
|
1156,09
|
|
Categoria
B
|
1012,77
|
1060,54
|
1108,32
|
1156,09
|
1203,86
|
1270,74
|
|
Categoria C
|
1108,32
|
1156,09
|
1203,86
|
1270,74
|
1347,18
|
1433,17
|
|
Categoria
D
|
1270,74
|
1347,18
|
1433,17
|
1519,16
|
1605,15
|
1738,91
|
|
Categoria E
|
1347,18
|
1433,17
|
1519,16
|
1605,15
|
1738,91
|
1844,01
|
|
Categoria F
|
1519,16
|
1605,15
|
1738,91
|
1996,88
|
2216,63
|
2675,26
|
Tabella 4
Il passaggio
da una fascia economica ad altra fascia economica superiore potrà avvenire solo
per merito, secondo criteri e modalità definiti a livello aziendale.
Il personale
di nuova assunzione è inquadrato sulla base della qualifica e della categoria
di appartenenza nella prima posizione economica.
Articolo
40
Inquadramento del personale nel sistema di
classificazione
1.
Il personale
delle aziende ed imprese aderenti è inquadrato secondo il seguente sistema di
classificazione:
|
CATEGORIA A
|
CATEGORIA B
|
|
DECLARATORIA
|
DECLARATORIA
|
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono:
·
capacità
tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici;
·
autonomia
esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al
corretto svolgimento della propria attività.
|
Appartengono
a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che richiedono:
·
Conoscenze
minime teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
·
Capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni;
·
Autonomia
esecutiva e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
·
Requisiti
culturali: possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici
titoli.
|
|
CARATTERIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
|
CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
|
|
·
Conoscenze
di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola
dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
·
Contenuti
di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi;
·
Problematiche
lavorative di tipo semplice;
·
Relazioni
organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi
soggetti.
|
·
Conoscenze
operative qualificate (la base di conoscenza è acquisibile con la scuola dell'obbligo
generalmente accompagnata da corsi di formazione) ed un minimo grado di
esperienza discreto;
·
Contenuto
di tipo operativo per il raggiungimento di risultati parziali rispetto a più
ampi processi produttivi amministrativi;
·
Sufficiente
complessità di problemi da affrontare;
·
Relazioni
organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
relazioni esterne di tipo indiretto e formale, oltre a relazioni di natura
diretta con l'utenza.
|
|
ESEMPLIFICAZIONE
DEI PROFILI
|
ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI
|
|
Lavoratore
che provvede:
·
alla
movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione
amministrativa;
·
attività
di pulizie e governo di ambienti e veicoli;
·
ad
attività prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti anche
gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed
arnesi di lavoro.
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Lavoratore
che provvede:
·
al
trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la
consegna-ritiro della documentazione amministrativa;
·
alla
ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di
natura complessa;
·
ad
attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali,
comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di
strumenti, arnesi di lavoro e
macchinari semplici.
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QUALIFICHE
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QUALIFICHE
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autista;
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custode;
·
seppellitore;
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operaio
manutentore generico;
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portantino;
·
addetto
ai servizi ausiliari;
·
addetto
ai servizi di pulizie;
·
centralinista;
·
fattorino;
·
necroforo.
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Operaio
qualificato;
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Addetto
servizi funebri;
·
Addetto
servizi cimiteriali;
·
Autista
specializzato/autista servizi socio sanitari;
·
Addetto
ai forni crematori;
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Coadiutore
amministrativo;
·
Addetto
all’assistenza domiciliare;
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Assistente
funebre.
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