Diciamoci finalmente la verità:

                                  

Diciamoci finalmente la verità:

 Cosa succede in Regione Lombardia?

 

Il ciclo produttivo dell'impresa funebre si configura come un servizio complesso di prestazioni e forniture che, concretamente, si risolvono:

L'impresa esercita, poi, anche funzioni pubbliche quali l’attestazione dell’identità del cadavere ed il controllo, sotto propria responsabilità, sul  corretto confezionamento del feretro, come avviene già in alcune zone d’Italia, si pensi, ad esempio, alla recente legge sui servizi necroscopici, funerari e cimiteriali adottata dalla regione Emilia Romagna.

Secondo un'autorevole dottrina la movimentazione ed il trasferimento dei cadaveri umani definiscono il servizio nella sua completezza, perché in questi termini si compendia tutta l'azione delle onoranze funebri: dalla raccolta del salma, che può avvenire o sulla pubblica via, in caso di incidente, di morte improvvisa, o nei presidi ospedalieri o nel domicilio del de cuius, sino  alla deposizione del cadavere nel feretro, con relativa chiusura della cassa ed al successivo avvio alla destinazione finale.

 Un'altra lettura, parimenti legittimata e da noi di ASNAF & AS condivisa pienamente, nel contratto che l'impresa d'estreme onoranze stipula con la propria clientela vede l'attività funebre sdoppiarsi in due momenti distinti e separati:

 1.  L'allestimento del funerale (dal disbrigo delle pratiche, alla deposizione del cadavere nella cassa, dopo la tolettatura mortuaria, sino alla chiusura del cofano).

2. Il trasporto del feretro dal deposito d'osservazione sino al luogo dove si terranno le esequie e poi, da lì, sino in cimitero o all'ara crematoria.

 Secondo quest’interpretazione, allora, il servizio funebre non deve necessariamente comprendere anche il trasferimento del cadavere, che potrebbe anche esser affidato a terzi. (Si veda per maggior dettagli l’articolo “Definizione d’impresa funebre” a cura di Roberto Gandiglio, reperibile sul portale giuridico www.diritto.it alla voce. “polizia mortuaria”).

 In questa stagione storica particolarmente convulsa per il complesso delle onoranze funebri italiane si sta affermando la soluzione dei centri di servizio per le agenzie funebri, così da ricomporre l’eccessiva frammentazione del settore e razionalizzare le risorse stesse, tecniche ed umane, a disposizione degli operatori.

 Purtroppo il legislatore lombardo ha sposato malauguratamente la teoria del servizio funebre inteso soprattutto come trasporto, così all’art. 32 del regolamento n. 0006 approvato il 27 ottobre 2004, in attuazione della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003, egli prescrive quale requisiti, e discrimen massimo, per “fare impresa funebre” l’obbligo di disporre stabilmente almeno di:

1.     un’autofunebre, con relativa rimessa,

2.      una sede commerciale.

3.     un direttore tecnico.

4.     quattro persone da inquadrare con contratto di lavoro subordinato secondo la mansione lavorativa di necroforo, con l’ulteriore vincolo di un’adeguata formazione professionale, non meglio specificata.

 

Per quanto riguarda autofunebre e relativa autorimessa i requisiti s’intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività.

 

 

 

Il ruolo di direttore tecnico, poi, potrebbe esser ricoperto dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.

 

 I quattro necrofori, invece, sono la condizione imprescindibile e necessaria per “fare” ed “essere” impresa funebre.

 

Senza poter rispondere positivamente a questo titolo l’impresa cesserà di esser “impresa funebre”, per esser declassata, nel sistema funerario lombardo, a semplice attore di rilevanza economica, dedito al commercio di articoli funerari oppure al disbrigo delle pratiche amministrative.

 

 In altre parole l’impresa (se ancora possiamo chiamarla così) perderà la titolarità del servizio, perché sarà il soggetto giuridico incaricato del trasporto a rilasciar la fattura agli utenti del trasporto funebre.

Ma, allora, nel trasporto funebre si compendiano tutte le funzioni, le competenze ed i servizi erogati dalle imprese funebri?

Assolutamente no! Non può, quindi, essere classificata come attività di onoranze funebri la semplice prestazione di "trasporto" del cadavere.

 Alla luce di queste semplici considerazioni non appare giustificata la previsione, nel dettato normativo della citata legge regionale, dell’obbligo di svolgimento in forma congiunta delle attività funebri disciplinate dalla stessa legge.

 In caso contrario, per le imprese, in particolar modo per quelle piccole, che dovranno garantire, in prima persona, l’esecuzione di tutte le fasi dell’evento funerale, si prospetta un ben più doloroso processo di ristrutturazione per rilasciare regolare fattura.

Perché mai, dunque, la Regione Lombardia ha deviato da quest’ipotesi così semplice, proficua e lineare?

Certo, si potrà rispondere alle nostre ragionevolissime obiezioni: nessuno vieta la creazione di centri servizio o agenzie, ma questi corpi intermedi, nel rapporto tra cittadini e funzioni di polizia mortuaria, se permane una simile impostazione così dirigista e totalitaria, non potranno emettere fattura, e quindi saranno di fatto impossibilitati a rimanere sul mercato, se non a prezzo di salassi economici, per compensare i maggiori oneri amministrativi e fiscali.

 Se una famiglia opta per un servizio sdoppiato rivolgendosi di volta in volta a diversi professionisti per allestire un funerale quante saranno le fatture? Ed i conseguenti aggravi finanziari?

 

Della palese inutilità dei quattro necrofori a tutti i costi, se non si declina il fabbisogno di personale nell’unità di spazio e tempo, durante i massimi carichi di lavoro, si è parlato sino allo sfinimento, ma è meglio ripassare il concetto attorno a cui gravitano tutte le falsità ideologiche del regolamento approvato dalla regione Lombardia.

 

L’impresa che sia chiamata a svolgere anche solo due trasporti nel medesimo orario, ma in due posti diversi necessita di almeno otto necrofori per esser pienamente in regola con la Legge 626/90.

 

 Abbiamo detto “almeno otto necrofori” perché persino il numero minimo di portantini necessari a movimentare un feretro è completamente “sballato”.

 

Nessuno, però, eccetto noi ostinati, ha mai sollevato questo problema?

 

Tutti si sono distratti un attimo oppure ci sono altre motivazioni più sottili?

 

 

Tantissime ditte non potranno mai sostenere l'onere di 4 dipendenti subordinati ed inoltre per esperienze passate, oppure per conoscenza di situazioni attuali, non saremo certo noi a consigliare loro di fondersi in consorzi o società fra imprese.

 

I motivi sono semplici: si andrà d'accordo solo nei primi mesi, in questo matrimonio forzato, poi, dopo una brevissima luna di miele, cominceranno i dissidi, le ripicche per gelosia, gli scontri per la leadership in azienda, e, così la confusione regnerà sovrana.

 

C’è, poi, un secondo aspetto: è molto difficoltoso gestire la parte economica e lavorativa in queste sovrapposizioni sperimentali tra diverse individualità imprenditoriali, e, tra l’altro, come si può pretendere di perdere la propria identità aziendale quando l’impresario, magari, nella scommessa sul futuro del proprio lavoro, ha impiegato 20 o 30 anni della sua vita, dedicando persino l’anima al bene della propria impresa?

 

Signori, è risaputo da chi il regolamento sia stato voluto in tutta la sua complicata complessità, noi abbiamo scritto in merito pagine e pagine di materiale che è sempre disponibile sul nostro sito all’indirizzo www.funeralia.net

 

Anche per fronteggiare questo particolare momento di oggettiva difficoltà è nata la nostra associazione, essa, oltre a comprendere imprese funebri, contempla nella sua struttura persino aziende produttrici e centri servizio, proprio perchè dobbiamo e vogliamo tutelare gli interessi di tutti, senza pericolosi settarismi.

 

Se non riusciremo a riprendere una nostra iniziativa strategica forte e chiara  spariranno tutte le piccole imprese a favore di grosse concentrazioni monopolistiche che detteranno regole, prezzi, linee, modelli, tipologie; finendo con l’imporre persino gli orari delle cerimonie, per poi gestire in proprio case funerarie, cimiteri ed obitori.

 

Insomma, questi cartelli detteranno legge, quali novelli dittatori, grazie allo loro posizione di forza; siete tutti ormai rassegnati?

 

Dimostrazione della nostra lungimiranza è che ASNAF & As, forse, avendo intuito prima quale regime normativo si stesse profilando, si è premunita con un proprio contratto nazionale di lavoro di nuova concezione per tutto il settore funebre ed assistenziale.

 

 Quest’intesa, siglata, in pieno accordo, con il sindacato, consente la piena applicabilità del “lavoro intermittente” come previsto dalla Legge Biagi.

 

Con una punta di soddisfazione, grazie al nostro contratto, ed alla possibilità che abbiamo della sua reale applicazione, nei contesti territoriali ed imprenditoriali, noi possiamo assicurare all’imprese funebri interessate al problema sopra esposto un dato di fatto incontrovertibile: noi abbiamo davvero la soluzione.

 

Contattateci ed associatevi.

  

Per fortuna c’è ancora chi dice no!

 

 

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saremo lieti di risponderVi.

 

In attesa di Vostre notizie auspicabilmente positive Vi formuliamo i più sinceri saluti.

 

 

Dicembre 2004                                                                  La segreteria di ASNAF & AS