Diciamoci
finalmente la verità:
Cosa succede
in Regione Lombardia?
Il
ciclo produttivo dell'impresa funebre si configura come un servizio
complesso di prestazioni e forniture che, concretamente, si risolvono:
L'impresa
esercita, poi, anche funzioni pubbliche quali l’attestazione dell’identità del
cadavere ed il controllo, sotto propria
responsabilità, sul corretto confezionamento del feretro, come
avviene già in alcune zone d’Italia, si pensi, ad esempio, alla recente legge
sui servizi necroscopici, funerari e cimiteriali adottata dalla regione Emilia
Romagna.
Secondo
un'autorevole dottrina la movimentazione ed il trasferimento dei cadaveri umani
definiscono il servizio nella sua completezza, perché in questi termini si
compendia tutta l'azione delle onoranze funebri: dalla raccolta
del salma, che può avvenire o sulla pubblica via, in caso di incidente,
di morte improvvisa, o nei presidi ospedalieri o nel domicilio del de
cuius, sino alla deposizione del cadavere nel feretro, con
relativa chiusura della cassa ed al successivo avvio alla
destinazione finale.
Un'altra
lettura, parimenti legittimata e da noi di ASNAF & AS condivisa pienamente,
nel contratto che l'impresa d'estreme onoranze stipula con la propria
clientela vede l'attività funebre sdoppiarsi in due momenti distinti e
separati:
1.
L'allestimento del funerale (dal disbrigo delle pratiche, alla
deposizione del cadavere nella cassa, dopo la tolettatura mortuaria, sino alla
chiusura del cofano).
2. Il trasporto del feretro dal deposito d'osservazione
sino al luogo dove si terranno le esequie e poi, da lì, sino in cimitero o
all'ara crematoria.
Secondo
quest’interpretazione, allora, il servizio funebre non deve
necessariamente comprendere anche il trasferimento del cadavere, che
potrebbe anche esser affidato a terzi. (Si
veda per maggior dettagli l’articolo “Definizione d’impresa funebre” a cura di
Roberto Gandiglio, reperibile
sul portale giuridico www.diritto.it alla
voce. “polizia mortuaria”).
In questa stagione storica particolarmente convulsa per il
complesso delle onoranze funebri italiane si sta affermando la soluzione dei
centri di servizio per le agenzie funebri, così da ricomporre l’eccessiva
frammentazione del settore e razionalizzare le risorse stesse, tecniche ed
umane, a disposizione degli operatori.
Purtroppo il legislatore lombardo
ha sposato malauguratamente la teoria del servizio funebre inteso soprattutto
come trasporto, così all’art. 32 del regolamento n. 0006
approvato il 27 ottobre 2004, in attuazione della legge regionale n. 22, del 18
novembre 2003, egli prescrive quale requisiti, e discrimen massimo, per
“fare impresa funebre” l’obbligo di disporre stabilmente almeno di:
1. un’autofunebre, con relativa rimessa,
2. una sede
commerciale.
3. un direttore tecnico.
4. quattro persone da inquadrare con contratto di lavoro subordinato
secondo la mansione lavorativa di necroforo, con l’ulteriore vincolo di
un’adeguata formazione professionale, non meglio specificata.
Per quanto riguarda autofunebre e relativa autorimessa i
requisiti s’intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga
acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di
durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale
l’espletamento dell’attività.
Il ruolo di direttore tecnico, poi, potrebbe esser
ricoperto dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività funebre.
I quattro necrofori, invece, sono la
condizione imprescindibile e necessaria per “fare” ed “essere” impresa funebre.
Senza poter rispondere positivamente a questo titolo
l’impresa cesserà di esser “impresa funebre”, per esser declassata, nel sistema
funerario lombardo, a semplice attore di rilevanza economica, dedito al
commercio di articoli funerari oppure al disbrigo delle pratiche amministrative.
In altre parole
l’impresa (se ancora possiamo chiamarla così) perderà la titolarità del
servizio, perché sarà il soggetto giuridico incaricato del trasporto a
rilasciar la fattura agli utenti del trasporto funebre.
Ma, allora, nel trasporto funebre si compendiano tutte le
funzioni, le competenze ed i servizi erogati dalle imprese funebri?
Assolutamente no! Non può, quindi, essere classificata come
attività di onoranze funebri la semplice prestazione di "trasporto"
del cadavere.
Alla luce di queste
semplici considerazioni non appare giustificata la previsione, nel dettato
normativo della citata legge regionale, dell’obbligo di svolgimento in forma
congiunta delle attività funebri disciplinate dalla stessa legge.
In caso contrario, per le imprese, in
particolar modo per quelle piccole, che dovranno garantire, in prima persona,
l’esecuzione di tutte le fasi dell’evento funerale, si prospetta un ben più
doloroso processo di ristrutturazione per rilasciare regolare fattura.
Perché
mai, dunque, la Regione Lombardia ha deviato da quest’ipotesi così semplice,
proficua e lineare?
Certo,
si potrà rispondere alle nostre ragionevolissime obiezioni: nessuno vieta la
creazione di centri servizio o agenzie, ma questi corpi intermedi, nel rapporto
tra cittadini e funzioni di polizia mortuaria, se permane una simile
impostazione così dirigista e totalitaria, non potranno emettere fattura, e
quindi saranno di fatto impossibilitati a rimanere sul mercato, se non a prezzo
di salassi economici, per compensare i maggiori oneri amministrativi e fiscali.
Se una famiglia
opta per un servizio sdoppiato rivolgendosi di volta in volta a diversi
professionisti per allestire un funerale quante saranno le fatture? Ed i
conseguenti aggravi finanziari?
Della palese inutilità
dei quattro necrofori a tutti i costi, se non si declina il fabbisogno di
personale nell’unità di spazio e tempo, durante i massimi carichi di lavoro, si
è parlato sino allo sfinimento, ma è meglio ripassare il concetto attorno a cui
gravitano tutte le falsità ideologiche del regolamento approvato dalla
regione Lombardia.
L’impresa che sia
chiamata a svolgere anche solo due trasporti nel medesimo orario, ma in due
posti diversi necessita di almeno otto necrofori per esser pienamente in regola
con la Legge 626/90.
Abbiamo detto “almeno otto necrofori” perché
persino il numero minimo di portantini necessari a movimentare un feretro è
completamente “sballato”.
Nessuno, però, eccetto
noi ostinati, ha mai sollevato questo problema?
Tutti si sono distratti
un attimo oppure ci sono altre motivazioni più sottili?
Tantissime ditte non potranno mai sostenere l'onere
di 4 dipendenti subordinati ed inoltre per esperienze passate, oppure per
conoscenza di situazioni attuali, non saremo certo noi a consigliare loro di
fondersi in consorzi o società fra imprese.
I motivi sono semplici: si andrà d'accordo solo nei
primi mesi, in questo matrimonio forzato, poi, dopo una brevissima luna di
miele, cominceranno i dissidi, le ripicche per gelosia, gli scontri per la
leadership in azienda, e, così la confusione regnerà sovrana.
C’è, poi, un secondo aspetto: è molto difficoltoso
gestire la parte economica e lavorativa in queste sovrapposizioni sperimentali
tra diverse individualità imprenditoriali, e, tra l’altro, come si può
pretendere di perdere la propria identità aziendale quando l’impresario,
magari, nella scommessa sul futuro del proprio lavoro, ha impiegato 20 o 30
anni della sua vita, dedicando persino l’anima al bene della propria impresa?
Signori, è risaputo da chi il regolamento sia stato
voluto in tutta la sua complicata complessità, noi abbiamo scritto in merito
pagine e pagine di materiale che è sempre disponibile sul nostro sito
all’indirizzo www.funeralia.net
Anche per fronteggiare questo particolare momento
di oggettiva difficoltà è nata la nostra associazione, essa, oltre a
comprendere imprese funebri, contempla nella sua struttura persino aziende
produttrici e centri servizio, proprio perchè dobbiamo e vogliamo
tutelare gli interessi di tutti, senza pericolosi settarismi.
Se non riusciremo a riprendere una nostra iniziativa
strategica forte e chiara spariranno
tutte le piccole imprese a favore di grosse concentrazioni monopolistiche che
detteranno regole, prezzi, linee, modelli, tipologie; finendo con l’imporre
persino gli orari delle cerimonie, per poi gestire in proprio case funerarie,
cimiteri ed obitori.
Insomma, questi cartelli detteranno legge, quali
novelli dittatori, grazie allo loro posizione di forza; siete tutti ormai
rassegnati?
Dimostrazione della nostra lungimiranza è che ASNAF
& As, forse, avendo intuito prima quale regime normativo si stesse
profilando, si è premunita con un proprio contratto nazionale di lavoro di
nuova concezione per tutto il settore funebre ed assistenziale.
Quest’intesa, siglata, in pieno accordo, con il sindacato,
consente la piena applicabilità del “lavoro intermittente” come previsto dalla
Legge Biagi.
Con una punta di soddisfazione, grazie al nostro
contratto, ed alla possibilità che abbiamo della sua reale applicazione, nei
contesti territoriali ed imprenditoriali, noi possiamo assicurare all’imprese
funebri interessate al problema sopra esposto un dato di fatto
incontrovertibile: noi abbiamo davvero la soluzione.
Contattateci ed associatevi.
Per fortuna c’è ancora chi dice no!
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al Vostro indirizzo di posta elettronica, la nostra rivista on line dedicata
interamente alle procedure di polizia mortuaria ed all’attualità funeraria?
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casella e-mail redazione@funeralia.net
saremo lieti di risponderVi.
In attesa di Vostre notizie auspicabilmente positive Vi
formuliamo i più sinceri saluti.
Dicembre 2004 La segreteria di ASNAF & AS